Seggiolini auto per bimbi: quale scegliere e cosa dice la normativa?
Per prevenire e ridurre le possibilità di pericolo, quindi, è possibile informarsi per mettere in atto tutte le buone pratiche e rispettare le regole in modo da viaggiare in piena tranquillità. In quest’ambito, il ruolo dei seggiolini auto per bambini è ovviamente centrale. Ma siamo sicuri di conoscere proprio tutto a riguardo, anche in virtù delle modifiche delle normative che nel tempo sono entrate in vigore?
Per fare chiarezza e approfondire l’argomento in modo preciso e dettagliato, noi della redazione de Il Turista, il cui primo pensiero è sempre viaggiare informati e in sicurezza, abbiamo deciso di scrivere un articolo che possa raccogliere tutto quello che c’è da sapere, appunto, sui seggiolini auto per bambini.
Indice seggiolini per auto
- I seggiolini auto per bambini salvano la vita
- Le normative di omologazione dei seggiolini: il Regolamento UNECE 44 e 129
- I seggiolini omologati i-Size e il sistema ISOFIX: Regolamento UNECE 129, fase 1
- L’aggiornamento del Regolamento UNECE 129 sui seggiolini auto: fase 2 e 3
- UNECE 44 e UNECE 129: quale prediligere nella scelta del seggiolino
- Tipologie di omologazione Universal, Semi Universal o veicolo specifico
- Come leggere l’etichetta di omologazione di un seggiolino auto per bambini
- Il corretto montaggio dei seggiolini auto per bambini
- I seggiolini auto per bambini e il dispositivo anti abbandono
- Acquista online un seggiolini auto sicuro
1) I seggiolini auto per bambini salvano la vita
Iniziamo il nostro articolo sottolineando che l’unico modo per dormire sonni tranquilli quando si parla di bambini e sicurezza in auto è l’utilizzo dei seggiolini. Non esistono alternative o punti di vista: anche se molto spesso i genitori sono in buona fede quando pensano che tenere in braccio il proprio figlio possa garantirgli la tranquillità del viaggio non sono giustificati, anzi sono passibili di sanzione dal Codice della Strada.L’articolo 172, punto 1, del Codice della Strada, infatti, dice che: “i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”.
Inoltre, se il veicolo è sprovvisto di sistema di sistema di ritenuta: i bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare mentre quelli di età superiore possono occupare il sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,5 m, utilizzando sempre però i sistemi di sicurezza che quei veicoli possiedono. L’unica eccezione viene fatta nel caso in cui i bambini siano passeggeri di taxi o di autoveicoli presi a noleggio con conducente. In questo caso i bambini possono “non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici”.
Altra cosa importante, poi, da sapere è che i bambini non possono mai viaggiare in auto utilizzando un seggiolino rivolto nel senso opposto a quello di marcia su un sedile protetto da airbag frontale, a meno che questo non sia stato disattivato in modo adeguato.
Infine, è bene ricordare che: in caso d’incidente, vista la fisicità ridotta, i bambini rischiano sempre molto di più degli adulti perché possono essere sbalzati fuori dall’abitacolo con molta più facilità. Questo è valido sia nei lunghi tragitti sia nei brevi spostamenti in città, fin dal primo viaggio in automobile.
Non utilizzare quindi i seggiolini auto per bambini, là dove previsto, oltre che un’infrazione del Codice della Strada è un grosso pericolo cui si espongono i propri figli.
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2) Le normative di omologazione seggiolini auto per bambini: Regolamento UNECE 44 e 129
Vediamo insieme ora quali sono i diversi tipi di omologazione previsti per i seggiolini auto dei bambini secondo la normativa europea.Come possiamo anche leggere sul sito della Polizia di Stato (poliziadistato.it/articolo/171): “l’omologazione è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.5.2014 che, nel recepire la direttiva 2014/37/UE, prescrive che i sistemi di ritenuta per bambini, utilizzati a bordo dei veicoli destinati al trasporto di persone e di cose, devono essere omologati conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)”.
Attualmente i regolamenti UNECE in vigore sono due:
1) il Regolamento 44 nelle versioni più recenti R44/03 e R44/04
2) il Regolamento 129 nella sua fase 01 e 02
Essendo, quindi, entrambe attualmente in vigore è possibile acquistare e utilizzare seggiolini auto per bambini omologati secondo una delle due normative.
Seggiolini auto per bambini: il Regolamento 44
Il primo Regolamento (UNECE 44 - divide i seggiolini auto in base al peso del bambino in 5 gruppi:
Gruppo 0: bambini di peso inferiore a 10 kg (dalla nascita ai 9 mesi circa)
Di questo gruppo fanno parte le navicelle omologate auto, ideale per far viaggiare i piccolissimi in posizione distesa o alcuni ovetti, da posizionare sempre in senso contrario a quello marcia, di solito nel sedile posteriore (se messi su quello anteriore va tassativamente disattivato l’airbag).
Attenzione: le navicelle si possono usare solo se “omologate auto” e se vengono agganciate al sedile dell’auto tramite componenti appositi omologati (i kit di sicurezza, integrati o venduti a parte). Tutte le navicelle omologate per il trasporto in auto sono dotate dello loro cinturine di sicurezza integrate che assicurano il bambino all’interno della navicella stessa. La navicella viene posizionata sul sedile posteriore sempre in senso trasversale, parallelamente al sedile.
Gruppo 0+: bambini di peso inferiore a 13 kg (dalla nascita ai 13-14 mesi circa)
Fanno parte di questo gruppo gli ovetti che vanno sempre posizionati in senso contrario a quello marcia, di solito sul sedile posteriore (se messi su quello anteriore va tassativamente disattivato l’airbag). Gli ovetti possono essere agganciati al sedile dell’auto o tramite le cinture di sicurezza o tramite basi indipendenti che si fissano sempre o con le cinture o tramite sistema ISOFIX (vedi di seguito). Anche in questo caso gli ovetti sono dotati di proprie cinturine di sicurezza per fermare il bambino.
Gruppo 1: bambini tra i 9 e i 18 kg (dai 9 mesi ai 4 anni circa)
In questo gruppo rientrano i seggiolini più grandi, le così dette poltroncine, da fissare all’auto con la cintura di sicurezza o tramite sistema ISOFIX e posizionare sempre nel senso di marcia, sui sedili posteriori o anteriore (sempre previa disattivazione dell’airbag). Sono dotate di proprie cinture integrate per tenere fermo il bambino.
Gruppo 2: bambini tra i 15 e i 25 kg (dai 3 ai 6 anni circa)
In questo gruppo ci sono i rialzi con schienale, seggiolini o cuscini con braccioli e schienale, che non hanno cinture proprie ma utilizzano quelle dell’auto perché permettono appunto al bambino di essere “rialzato” in modo da consentirgli l’utilizzo delle cinture di sicurezza degli adulti e non più quelle integrate.
Gruppo 3: bambini tra i 22 e i 36 kg (dai 5 ai 12 anni circa)
Di questo ultimo gruppo fanno parte i rialzi con o senza schienale e braccioli (come i booster o alzatine), sistemi di ritenuta non integrali, che servono al bambino per sedersi alla giusta altezza in modo da indossare la cintura di sicurezza dell’auto.
Uno degli ultimi aggiornamenti della normativa UNECE 44/04 prevede che i seggiolini auto per bambini di altezza inferiore a 125 cm debbano essere dotati di schienale. Quindi i sistemi di ritenuta non integrali, privi cioè di schienale, omologati ai sensi del R44/04 (ovvero quelli appartenenti al Gruppo 4) possono essere utilizzati solo dai bambini di altezza superiore ai 125 cm. Tuttavia, i modelli di rialzi in vendita sul mercato senza schienale per bambini sotto i 125 cm rimarranno in commercio fino ad esaurimento e potranno essere ancora utilizzati per un periodo da definire.
NB: i modelli di seggiolini auto per bambini in commercio possono utilizzare anche classificazioni intermedie o plurime, per esempio un dispositivo di classe “0+1” è un seggiolino adatto ai bambini fino a 18 kg.
Da sapere: dall'aprile 2008, non è più possibile né vendere né usare i seggiolini auto prodotti prima del 1995 e omologati ai sensi delle norme UNECE R44/01 e 44/02. Oggi è possibile utilizzare esclusivamente i seggiolini con etichetta arancione di omologazione europea ai sensi delle normative UNECE R44/03, UNECE R44/04 e, come vedremo in seguito, i-Size (UNECE R129).
Seggiolini auto per bambini: il Regolamento 129
Il secondo Regolamento (UNECE 129), invece, ha come criterio di riferimento e utilizza le diverse fasce di altezza del bambino per i differenti tipi di seggiolini auto. In base ad esso, quindi, l’omologazione avverrà prediligendo l’altezza del bambino e non il suo peso. I produttori dei seggiolini auto in questo modo andranno a definire la classe di appartenenza dei propri prodotti indicando la fascia di altezza del bambino cui il seggiolino è rivolto.
La prima fase del Regolamento 129, denominata “i-Size”, è entrata in vigore a luglio del 2013, data in cui i produttori di seggiolini auto hanno potuto iniziare a omologare i prodotti come i-Size e venderli sul mercato. Questa fase, che si rivolge ai bambini più piccoli, quelli che non hanno superato i 105 cm di altezza (che in sostanza corrispondono a quelli appartenenti ai Gruppi 0+ e 1 della normativa R44), ha tra le altre cose reso obbligatorio il sistema ISOFIX, sistema che approfondiamo nel prossimo punto.
Curiosità: il nome “i-Size” è stato scelto perché composto dalla lettera “i”, che generalmente definisce dispositivi intelligenti, e “size” che identifica l’unità misura, ovvero la taglia, la statura, essendo diventata l’altezza la variabile alla base della scelta del seggiolino.
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3) Seggiolini auto per bambini omologati i-Size e sistema ISOFIX: Regolamento UNECE 129, prima fase
Come detto, la prima fase del Regolamento 129 è stata denominata "i-Size" e con essa è stata introdotta l'obbligatorietà del sistema ISOFIX: si tratta di un sistema standard internazionale di ancoraggio all’auto per i seggiolini dei bambini fino ai 105 cm di altezza che permette il fissaggio al sedile dell’auto senza l’utilizzo della cintura di sicurezza, presupponendo però una specifica predisposizione e compatibilità dell’automobile.In realtà di questo sistema si era già parlato nel 2004 nell’UNECE R44 che lo regolamentava come tipo di aggancio per i seggiolini auto. Nel 2006, poi, la sua predisposizione è stata resa obbligatoria su tutte le vetture: le case automobilistiche sono da allora obbligate non solo a dotare le automobili di questi ganci ma anche di indicarne la presenza sul libretto d’istruzione delle auto.
Il sistema ISOFIX è un sistema di aggancio standard e internazionale che si basa su un meccanismo semplice: sulla base del seggiolino auto sono posizionati due connettori universali che devono essere inseriti in due ganci rettangolari presenti tra la seduta e lo schienale del sedile dell’auto. In questo modo il legame tra seggiolino e veicolo è molto stabile poiché il seggiolino viene fissato direttamente al sedile, con componenti appositi, senza utilizzare le normali cinture di sicurezza in dotazione.
Il nome ISOFIX è formato dalla parola ISO (International Standardization Organization) e FIX (= fissaggio).
L’ISOFIX utilizza due connettori situati nella base del seggiolino insieme a un terzo punto di ancoraggio pensato apposta per impedire qualsiasi movimento rotatorio, detto punto di aggancio “antiribaltamento” che può essere una cinghia di aggancio (Top Tether), posizionata in luoghi diversi a seconda delle auto (es. sul retro dello schienale del sedile posteriore, nel portabagagli o sul tettuccio) ma segnalata dal suo logo specifico, ovvero un’ancora, o un piede di supporto (Support Leg), che è una staffa addizionale di supporto che viene o fissata al seggiolino o alla base dell’auto.
Inoltre, il Regolamento 129 rende obbligatoria un’altra cosa molto importante: il posizionamento del seggiolino auto, omologato secondo questa normativa, deve essere posizionato in senso contrario di marcia fino ai 15 mesi del bambino. Il motivo alla base di questa scelta è legato allo sviluppo del collo del bambino che avviene con l’età e non con il raggiungimento di un certo peso o di una certa altezza. Fino a 15 mesi il collo non è sviluppato in modo sufficiente da sopportare i colpi di un’ipotetica collisione frontale. Viaggiando in senso contrario di marcia, in caso di collisione, le forze vengono meglio distribuite e la pressione sul collo e sulla testa risulterà inferiore.
L’obiettivo dell’entrata in vigore del Regolamento 129, è stato quindi, quello di migliorare il livello di sicurezza del trasporto dei bambini in auto assicurando una maggiore protezione in caso d’impatto frontale, ma soprattutto laterale, a testa e collo. Molto spesso accade, infatti, che il passaggio da un seggiolino auto del Gruppo 0+ omologato secondo l’R44 a uno più grande, che prevede il posizionamento dello stesso nel senso di marcia, avvenga troppo rapidamente. Molti genitori sono impazienti di farlo perché frontalmente l’interazione con il bambino è migliore ed è consuetudine comune fare corrispondere i 9 kg ai 9 mesi. In questo modo, però, i rischi di trauma a testa e collo cui sono esposti i bambini, aumentano. A differenza dell’i-Size, infatti, l’attuale R44 non prevede criteri di prestazione e requisiti tecnici specifici da superare durante i crash test per gli impatti laterali.
Da sapere: il passaggio a un seggiolino più grande è consigliato solo quando è la testa del bambino a sporgere dalla parte superiore del seggiolino stesso e non i piedi.
Infine, i seggiolini auto omologati i-Size, promuovendo l’utilizzo del sistema ISOFIX, hanno meno probabilità di essere installati in modo scorretto.
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4) L’aggiornamento del Regolamento UNECE 129 sui seggiolini auto per bambini: fase 2 e 3
La fasi 2 e 3 del Regolamento UNECE 129 vogliono introdurre lo stesso standard elevato di sicurezza anche per i restanti dispositivi di ritenuta non coinvolti nella prima fase, l’i-Size.In particolare, la seconda fase della normativa UNECE 129, entrata in vigore tra il 2016 e il 2017, riguarda i seggiolini auto con sistema ISOFIX installati con le cinture di sicurezza per i bambini da 100 a 150 cm di altezza (che corrisponderebbero ai Gruppi 3 e 4) mentre la terza fase, ancora in revisione e prevista probabilmente per questo febbraio 2019, riguarderà i seggiolini installati solo con le cinture di sicurezza indicati per i bambini dalla nascita fino ai 150 cm, ne definirà l’utilizzo e, dopo un periodo di transizione, sostituirà la precedente normativa R44.
Riassumiamo di seguito i due cambiamenti più rilevanti della 2° fase:
1) Il sistema ISOFIX non è più obbligatorio come nella prima fase, quindi i genitori potranno scegliere se utilizzare un seggiolino auto con gli agganci ISOFIX oppure solo con le cinture di sicurezza del veicolo;
2) Non è più possibile omologare rialzi senza schienale;
Attenzione: tutte le modifiche riguardano sempre e solo le nuove omologazioni, quindi i prodotti omologati precedentemente all’entrata in vigore delle nuove normative, si potranno ancora vendere e utilizzare.
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5) UNECE 44 e UNECE 129: quale prediligere nella scelta del passeggino auto per bambini
Come dicevamo, è bene aver chiaro che il Regolamento UNECE 129 non sostituisce l’UNECE 44 ma si affianca a quest’ultimo consentendo ai genitori di scegliere il seggiolino auto per bambini più adatto in base alle caratteristiche di omologazione e alle proprie esigenze.Finché tutte le fasi della legge non saranno complete e in vigore, i seggiolini auto conformi al Regolamento 44/03-04 potranno essere venduti e utilizzati.
Per riassumere e fare ulteriore chiarezza, nella seguente tabella trovate le principali differenze tra l’attuale UNECE R44 e UNECE R129:
Normativa UNECE R44 | Normativa UNECE R129 |
La classificazione dei seggiolini viene fatta secondo il peso del bambino | La classificazione dei seggiolini viene fatta secondo l’altezza del bambino |
E’ obbligatorio trasportare i bambini in senso contrario a quello di marcia fino ai 9 kg | E’ obbligatorio trasportare i bambini in senso contrario di marcia fino ai 15 mesi |
Durante l’omologazione dei seggiolini, NON sono previsti crash test per la protezione contro gli impatti laterali | Durante l’omologazione dei seggiolini, sono previsti crash test per la protezione contro gli impatti laterali |
Gli attuali seggiolini omologati secondo la R44/03-04 sono totalmente sicuri ma si può dire che i nuovi seggiolini omologati secondo la R129 sono ancora più sicuri.
Visto che sia l’UNECE R44 sia l’UNECE R129 sono attualmente in vigore, i produttori potranno decidere di fabbricare seggiolini auto per bambini secondo l’una o l’altra normativa mentre i genitori potranno scegliere cosa comprare e/o utilizzare.
Età e peso sono due misure di riferimento ancora usate. A queste viene affiancata l’altezza che rimane una variabile da prediligere soprattutto nella scelta del passaggio da un seggiolino a un altro.
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6) Seggiolini auto e tipologie di omologazione Universal, Semi Universal o veicolo specifico: compatibilità con le auto
Per capire se un seggiolino va bene per la propria auto, bisogna conoscere le differenze tra l’omologazione Universal, Semi Universal e veicolo specifico.Universal: indica che il seggiolino è stato omologato e può essere utilizzato su ogni tipo di automobile. Il sistema di ritenuta si aggancia attraverso le cinture di sicurezza (che ovviamente devono essere a norma) alla maggior parte dei posti a sedere del veicolo (laterali, centrale, posteriori, anteriore). Nel caso di seggiolini ISOFIX, vengono utilizzare i punti di ancoraggio appositi, compresa la cinghia antiribaltamento superiore o il piede di supporto.
Semi Universal: indica che, oltre ai requisiti standard, sono previsti altri dispositivi di aggancio del seggiolino la cui compatibilità è da verificare con la tipologia di automobile. È quindi necessario verificare che la propria auto sia inclusa nell'elenco dei veicoli adatti fornito dal fabbricante del seggiolino.
Veicoli specifici: il seggiolino può essere usato solo su determinati veicoli, elencati fra i modelli specifici approvati dal fabbricante, poiché è stato testato e omologato solo per questi modelli di auto.
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7) Come leggere l’etichetta di omologazione di un seggiolino auto per bambini
Occhio all’etichetta arancione!
Tutti i seggiolini auto per bambini omologati hanno un’etichetta arancione che riporta il marchio di omologazione con i riferimenti alla normativa in modo da certificarne il rispetto.
Per aiutarvi a leggere l’etichetta abbiamo creato questa tabella con le informazioni principali:
etichetta seggiolino omologato R44 | Cosa significa? | etichetta seggiolino omologato R129 |
ECE R44-04 | Normativa di riferimento | i-Size/ ECE R129 |
UNIVERSAL | Compatibilità con le automobili | UNIVERSAL/ISOFIX |
XX kg | Classificazione | XX cm – XX cm < XX kg |
E3 | Marchio di omologazione Europea (identifica il paese che ha rilasciato l’omologazione – il 3 corrisponde all’Italia) | E3 |
04XXXXXX | Numero di omologazione (NB: per un seggiolino omologato R44, il numero di omologazione dal 2006 deve iniziare con 04) | E3 – 129R - XXXXXXX |
XXXXXXX | Numero progressivo di produzione (lotto) | XXXXXXXX |
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8) Il corretto montaggio dei seggiolini auto per bambini
Per montare in modo adeguato il vostro seggiolino auto per bambini è necessario seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore.Vi ripetiamo che per far viaggiare i vostri bambini in massima sicurezza è meglio prediligere il sedile posteriore dotato dell'apposito sistema di ritenuta. In caso in cui però voleste montare il seggiolino su un sedile protetto frontalmente dai airbag è necessario disattivare il dispositivo. Per farlo consultate attentamente il libretto d’istruzioni dell’auto.
Come abbiamo visto, nei modelli di auto e seggiolini più recenti, è possibile utilizzare il sistema di ancoraggio ISOFIX che permette un trasporto ancora più sicuro.
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9) I seggiolini auto per bambini e il dispositivo anti abbandono: il nuovo obbligo
Ma veniamo a un’altra normativa, ovvero alla Legge 117 (vedi gazzetta ufficiale) relativa all’“introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi” che modifica l’articolo 172 del Codice della Strada. Dopo il punto 1 viene inserito, infatti, il punto 1-bis: “Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare l’apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Questa legge introduce, così, l’obbligo di utilizzare per chi trasporta bambini di età inferiore ai 4 anni appositi dispositivi con sensori di allarme antiabbandono su tutti i seggiolini installati su autoveicoli e autocarri di qualsiasi massa e vuole contrastare il fenomeno dell’amnesia dissociativa (derivante di solito dal forte stress) e impedire, così, che i minori siano abbandonati involontariamente in auto.
Con l’approvazione di questa legge diventerà obbligatorio utilizzare particolari dispositivi tecnologici di allarme integrati o meno nei seggiolini auto per bambini in modo da evitare il fenomeno dell’abbandono involontario. Ma non solo: nel comma 10 sempre dell’articolo 172 tra le situazioni sanzionate dal Codice della Strada viene anche aggiunto il mancato utilizzo del dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono dei bambini in auto. La sanzione pecuniaria prevista è compresa tra gli 81 a 326 euro cui si aggiunge una detrazione di 5 punti dalla patente.
Aggiornamento ottobre 2019: l’obbligo d’installazione dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore ai 4 anni diventerà presto operativo. L’attuale ministro dei Trasporti Paola De Micheli, dopo l'approvazione del Parlamento e il parere favorevole sia della Commissione Europea sia del Consiglio di Stato, ha, infatti, firmato il decreto attuativo dell'articolo 172 del Nuovo Codice della Strada volto a confermare questa obbligatorietà che diventerà operativa nel giro di qualche giorno (appena il decreto legge comparirà in Gazzetta Ufficiale). Contemporaneamente, per facilitare l'acquisto di questi dispositivi, si stanno valutando le modalità di concessione di agevolazioni fiscali dedicate.
Aggiornamento 7 novembre 2019: si completa l'iter burocratico e scatta l'obbligo di dotarsi di sistemi antiabbandono per i seggiolini auto dei bambini. Il regolamento di attuazione dell'articolo 172 del nuovo Codice della Strada pubblicato il 23 ottobre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale prevedeva l'entrata in vigore di questo provvedimento dopo 15 giorni: il 7 novembre del 2019.
l regolamento stabilisce che il dispositivo anti abbandono potrà essere di 3 tipologie:
- integrato all’origine nel seggiolino auto per bambini;
- una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
- indipendente sia dal seggiolino sia che dal veicolo
I dispositivi comunque "dovranno attivarsi automaticamente ed essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l'invio di messaggi o chiamate)".
Per agevolare l'acquisto dei dispositivi, è stato istituito un fondo per un incentivo di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato.Nei prossimi giorni sarà approvato il Decreto che regolerà l’erogazione del contributo.
Attualmente esistono alcuni modelli di seggiolini auto per bambini con questi sistemi integrati e, come detto, si trovano in commercio anche strumenti ausiliari, principalmente basati su tecnologie Bluetooth, che rilevano e segnalano la presenza del bambino sui seggiolini quando ci si allontana dalla vettura.
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Concludendo, viaggiare in auto con i bambini può avvenire già dai primi giorni di vita ed è una grande responsabilità. Seguire tutte le buone pratica e le regole per farlo al meglio diventa quindi necessario per la sicurezza dei nostri figli in primo luogo e per non incappare in sanzioni in secondo luogo. Con quest’articolo abbiamo voluto aiutarvi a capire tutte le diverse normative che regolano questa pratica e a conoscere quali seggiolini auto per bambini scegliere, come istallarli e usarli a seconda delle loro caratteristiche. Come avete visto le leggi in materie sono diverse e in continua evoluzione, quindi vi consigliamo di rimanere aggiornati e di consultare spesso questa mini-guida che vi promettiamo di continuare ad alimentare con le nuove informazioni disponibili appena possibile.